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Determinazione Direttoriale Prot.: 656848/RU del 25/10/2024

Albo dei Punti Vendita Ricarica per il Gioco Online

 

Dal 25 ottobre 2024, con la pubblicazione della Determinazione Direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nasce l’Albo ufficiale dei Punti Vendita Ricarica per i conti di gioco legati alle concessioni per la raccolta a distanza.
Questo registro nazionale regola i punti vendita che offrono ricariche per conti di gioco legati a concessioni per il gioco a distanza, introducendo criteri di iscrizione, norme operative e controlli rafforzati.

L'Albo è stato creato in attuazione dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 41 del 25 marzo 2024, e rappresenta un passo importante nella regolamentazione del settore delle scommesse e del gioco d’azzardo online. L’iniziativa ha l'obiettivo di tutelare i giocatori, promuovere il gioco legale e responsabile e prevenire attività illecite come il riciclaggio di denaro.

⚠️ L’iscrizione annuale all’Albo è ora obbligatoria per continuare l’attività di vendita ricarica

Per continuare a operare nel settore della raccolta del gioco a distanza, l'iscrizione all'Albo dovrà essere effettuata tra il 3 e il 18 novembre 2024, garantendo la validità per l'anno in corso. In caso di mancata iscrizione entro questo periodo, sarà comunque possibile completare la registrazione entro il 31 dicembre 2024.


REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO (Art. 3)

L'iscrizione all'Albo è consentita, esclusivamente in modalità telematica, ai seguenti soggetti:

  1. Titolari di rivendite, sia ordinarie che speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici.
  2. Titolari di attività già operanti come Punti Vendita Ricariche, muniti di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S.
  3. Titolari di esercizi commerciali aperti al pubblico, in possesso di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S.

Requisiti di Integrità

Negli ultimi 5 anni, il soggetto non deve avere:

  • Condanne definitive per reati legati a mafia, reati finanziari, tributari, o contro il patrimonio e la fede pubblica, o per attività di gioco illecito.
  • Sentenze di fallimento, liquidazione giudiziale o coatta amministrativa, o concordato preventivo.
  • Condanne definitive del giudice tributario per imposta unica.
  • Provvedimenti di cancellazione dall’Albo PVR per mancanza dei requisiti.

Altri Requisiti

  • Assenza di tre sanzioni amministrative per violazioni sul gioco pubblico negli ultimi cinque anni.
  • Indicazione dell’indirizzo esatto dell’esercizio dove si svolge l’attività di PVR.

SOGGETTI NON AMMESSI ALL’ISCRIZIONE

Sono esclusi dall'iscrizione:

  • Circoli o associazioni, anche se in possesso dell’autorizzazione art. 86 del T.U.L.P.S.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE (Art. 4)

I soggetti interessati a svolgere attività di Punto Vendita Ricariche sono tenuti a iscriversi all'Albo dal 3 novembre fino al 18 novembre 2024. Per farlo, dovranno accedere all'area riservata del Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM) sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all'indirizzo www.adm.gov.it.

Per accedere all'area riservata e procedere con l’iscrizione, gli utenti devono possedere una delle seguenti credenziali:

  • SPID (Sistema Unico di Identità Digitale) di livello 2, rilasciate da un gestore di Identità Digitale (Identity Provider), secondo le modalità indicate sul sito www.spid.gov.it
  • CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
  • CIE (Carta di Identità Elettronica)

SCADENZE PER L'ISCRIZIONE E IL RINNOVO

  • Validità dell'Iscrizione: L’iscrizione all’albo è valida per un anno e scade il 31 dicembre di ciascun anno.
  • Rinnovo dell'Iscrizione: Deve essere comunicato ogni anno dal 30 novembre al 31 dicembre per garantire la continuità.
  • 2025: Per l'anno 2025, l’iscrizione e/o il rinnovo dell’iscrizione annuale devono essere completati entro e non oltre il 28 febbraio 2025.
  • 2026: A partire dal 2026, l’iscrizione dovrà essere effettuata annualmente, con validità per l'intero anno solare. Le iscrizioni dovranno essere completate tra il 30 novembre e il 31 dicembre dell’anno precedente. Pertanto, per il 2026, l’iscrizione deve avvenire tra il 30 novembre 2025 e il 31 dicembre 2025.

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE

L’iscrizione e il rinnovo dell’iscrizione all'Albo sono subordinati al pagamento preventivo della somma annuale di 100,00 euro, oltre all’imposta di bollo. Ogni Punto Vendita Ricariche (PVR) deve completare l'iscrizione sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dal 3 novembre 2024 fino al 18 novembre 2024.

Modalità di Pagamento: Il pagamento di 100,00€ deve essere effettuato tramite il modello “F24 Accise” utilizzando il Codice Tributo 5505 presente nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”.

Quando si compila un modello F24 per il pagamento, è importante seguire alcune linee guida per garantire che tutte le informazioni siano inserite correttamente. Ecco cosa fare quando si inseriscono le somme nella colonna “importi a debito versati”:

  • Campo Ente: Indicare la lettera M per identificare l'ente corretto.
  • Campo Provincia: Questo campo deve rimanere vuoto.
  • Campo Codice Identificativo: Inserire il codice identificativo del punto vendita se si tratta di un rinnovo; per la prima iscrizione, questo campo deve rimanere vuoto.
  • Campo Rateazione: Non è necessario inserire alcun valore in questo campo, quindi deve rimanere vuoto.
  • Campo Mese: Anche questo campo deve essere lasciato vuoto.
  • Campo Anno di Riferimento: Inserire l’anno in formato “AAAA” per indicare per quale anno si sta effettuando il pagamento.
  • Campo Codice Atto: Non è necessario inserire un valore qui; quindi, lasciare vuoto.
  • Campo Codice Ufficio: Questo campo deve anch'esso rimanere vuoto.

Dopo aver completato l’iscrizione, è consigliabile informare il proprio referente.

Nota Importante: Il mancato pagamento di una sola annualità comporta la decadenza dall’iscrizione e l'impossibilità di iscriversi nuovamente per i successivi 5 anni.

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TARGA IDENTIFICATIVA DEL PVR (art. 5)

Una volta completata l'iscrizione e il pagamento, l'ADM rilascerà una targa identificativa per il Punto Vendita Ricarica, disponibile nell'area riservata di ciascun titolare del PVR. Ogni PVR iscritto all'ALBO riceverà una targa distintiva.

È obbligatorio esporre la targa all'esterno dell'esercizio in un luogo ben visibile. La targa deve essere stampata su carta con dimensioni minime di 21 cm in altezza e 14,8 cm in larghezza, garantendone così la leggibilità e la resistenza.

La targa include:

  • il logo dell'ADM e quello specifico dell'attività svolta,
  • i dati identificativi del Punto Vendita Ricariche,
  • e un QR code che permette di accedere ai dati completi presenti nelle banche dati dell'ADM.

DECADENZA DALL’ISCRIZIONE

L'iscrizione all'Albo verrà revocata nei seguenti casi:

  • Mancato pagamento della quota annuale di 100,00 euro.
  • Cancellazione da parte dell'ADM per i motivi specificati nella Determina Direttoriale (vedi art. 9 Determina Direttoriale – Allegato 1).

ATTENZIONE: La decadenza dell'iscrizione e la conseguente cancellazione dall'Albo comporteranno l'impossibilità per qualsiasi Concessionario di contrattualizzare il PVR in questione per un periodo di cinque anni. Agisci ora per evitare queste conseguenze.

SOSPENSIONE DELL’ISCRIZIONE (art.8)

L'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, responsabile per territorio, è l'ente che dispone la sospensione dall'Albo.
La sospensione si applica al soggetto iscritto destinatario di:

  • Una misura cautelare per uno dei reati indicati nell'articolo 3.(Requisiti integrità e altri requisiti)
  • Un'informativa antimafia.

La sospensione non comporta alcun diritto ad indennizzo per il titolare del Punto Vendita Ricariche.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI PVR

Le novità riguardano non solo l'iscrizione all'albo, ma anche le modalità di svolgimento dell'attività di Punto Vendita Ricariche (PVR). Ecco le principali novità introdotte:

  • Divieto di apertura conti di gioco: vietato aprire conti di gioco intestati ai titolari dei Punti Vendita Ricariche, ai loro familiari, conviventi e dipendenti.
  • Accesso per controlli: obbligo di consentire accesso a dipendenti o incaricati dall’Agenzia per controlli e verifiche.
  • Attività di commercializzazione: obbligo di operare solo con concessionari autorizzati per la raccolta a distanza dei giochi pubblici.
  • Divieto di raccolta di giocate altrui: non è consentito utilizzare il conto di gioco di un giocatore per raccogliere giocate di altri.
  • Divieto di pagamento vincite: non è permesso pagare le vincite tramite apparecchi automatici.
  • Divieto di installazione di apparecchiature non autorizzate: vietato mettere a disposizione apparecchiature che permettano l’accesso ai giochi del concessionario da parte di clienti senza autorizzazione.
  • Divieto di materiale promozionale: non è consentito fornire materiale cartaceo che promuova eventi di gioco o quote di gioco.
  • Divieto di pubblicità e sponsorizzazioni: vietata qualsiasi forma di comunicazione promozionale relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro.
  • Divieto di affissioni pubblicitarie: non è permesso affiggere insegne o materiale pubblicitario relativo al gioco.
  • Obbligo di targa di riconoscimento: è obbligatorio affiggere la targa di specifico riconoscimento prevista dalla normativa.
  • Rispetto delle norme sulla tracciabilità: obbligo di rispettare le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Si raccomanda di consultare la Determinazione Direttoriale del 25 ottobre, prot. N. 656848/RU, per qualsiasi informazione non inclusa in questo Vademecum.